Secondo la Corte Costituzionale, sentenza 25 giugno 2015, n. 117, sono illegittime le norme regionali che affidano alla Regione il compito affidare direttamente il servizio idrico nonchè di determinare la tariffa. La corte costituzionale si è espressa in merito alla legge della Campania 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo – collegato alla legge di stabilità regionale 2014. Secondo le motivazioni date il servizio idrico è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, spetta allo Stato dettare le norme sia sulla forma di gestione sia sulle modalità di affidamento al soggetto gestore (competenza esclusiva in materia di ambiente e concorrenza). La norma della regione Campania che prevede che sia la Regione a individuare direttamente il gestore del servizio è in contrasto con le norme statali (articolo 3-bis, Dl 138/2011) per le quali tale compito spetta all'Ente di governo dell'ambito territoriale e quindi illegittima. anche la previsione che consente alla Regione Campania di partecipare alla procedura di determinazione della tariffa del servizio idrico è illegittima. In base agli articoli 149, comma 1, lettera d), e 152, comma 4, Dlgs 152/2006, infatti, tale compito spetta all'Ente di governo, che è subentrato alle Autorità d'ambito, e che deve predisporre la tariffa di base da sottoporre all'approvazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=117