Con deliberazione del 17 ottobre 2013, l’AEEG integra il contenuto delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR e dei relativi allegati recanti il metodo tariffario transitorio per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, nonché le linee guida per l’aggiornamento del piano economico-finanziario, di cui alla deliberazione 73/2013/R/IDR.
Viene ammessa la valorizzazione delle immobilizzazioni del SII acquisite a titolo oneroso fino al luglio 2012 sulla base dei valori iscritti nel libro contabile del gestore, oltre che nei casi previsti dal comma 8.2 dell’Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, qualora ricorrano congiuntamente specifiche condizioni, tra cui l’adeguata motivazione circa la coerenza della scelta adottata con gli obiettivi che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali.
Qualora nell’esercizio di questa valorizzazione, il moltiplicatore tariffario risultante fosse tale da determinare una variazione tariffaria superiore al limite di cui al comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e al comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR, nell’ambito dell’istruttoria prevista dai medesimi commi verranno effettuati ulteriori controlli specifici volti ad accertare che, a fronte della necessità di conseguire gli obiettivi individuati dal piano degli interventi previsto per il territorio, la scelta adottata in merito alla suddetta valorizzazione delle immobilizzazioni rispetti le condizioni necessarie a minimizzare l’impatto tariffario sull’utenza.